News

Ancora sulla prescrizione del diritto di ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche

La Corte di Cassazione ritorna su un tema particolarmente dibattuto con una decisione di estrema rilevanza per la tutela degli interessi dei correntisti.

15 Agosto 2020

Testo esteso della notizia: Con la sentenza in esame (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9141) la Cassazione torna sul tema della qualificazione delle rimesse in conto corrente ai fini del computo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione, enunciando il seguente principio: “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.”.
Si tratta di una precisazione estremamente rilevante ai fini della redazione dei computi (solitamente affidati ai consulenti di ufficio) basati sulla nota sentenza Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418, così massimata: “Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati."
La preventiva “depurazione” del conto dagli addebiti illeciti, infatti, può sensibilmente spostare l’ammontare del saldo individuato al fine di ritenere (o meno) il versamento come ripristinatorio di una situazione “extra-fido”.
Testo integrale della sentenza

studio legale associato martelli pollastro loader