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Ecobonus: l’Agenzia delle Entrate si adegua alle decisioni delle Cassazione

Con la risoluzione n. 34/2020 del 25.6.2020 l’Agenzia delle Entrate ha deciso di adeguarsi, impartendo direttive alle Direzioni Regionali, alle decisioni della Suprema Corte che ritengono agevolati anche gli interventi compiuti da società su immobili destinati a locazione

01 Settembre 2020

Dopo avere a lungo resistito ai ricorsi dei contribuenti, pur a fronte di una consolidata giurisprudenza di merito a favore degli stessi, l’Agenzia delle Entrate (Divisione Contribuenti -Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali), con la risoluzione n. 24/2020 del 25.6.2020, ha deciso di adeguarsi al principio recentemente più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., ad esempio, Cassazione civile sez. trib., 12/11/2019, n.29163) secondo il quale “Il beneficio fiscale, consistente nella detrazione dall'imposta lorda di una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'art. 1, commi 344 e segg., della l. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) e al d.m. economia e finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa - incluse le società cooperative - che abbiano sostenuto spese per l'esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici riassegnati ai soci, trattandosi di agevolazione volta a incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico, come si evince dalla formulazione letterale della suddetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione.”.

Va, in special modo, segnalato che l’applicazione del principio porta a riconoscere l’agevolazione anche in favore di società commerciali anche in relazione a interventi compiuti su immobili destinati a locazione, tesi che l’Agenzia aveva a lungo osteggiato anche con la emanazione di due risoluzioni (303 e 304 del 2008), limitando la applicazione del beneficio ai soli immobili strumentali.

Con recente risoluzione, finalmente, l’Agenzia ha così statuito: “Tenuto conto di quanto esposto e considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati.
Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio - la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni”
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Testo della sentenza

Testo della risoluzione

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